DECRETO LEGGE N.19 DEL 2 MARZO 2024


Il Decreto legge n.19 del 2 marzo 2024, all'art. 27, stabilisce l'istituzione di un Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti a partire dal 1° ottobre 2024. Questo sistema richiede che le imprese e i lavoratori autonomi soddisfino determinati requisiti fissati dal portale integrato, al fine di ottenere la qualificazione necessaria per svolgere determinate attività professionali.

La integrazione del portale prevista dal decreto legge mira a garantire la trasparenza e la qualità dei servizi offerti dalle imprese e dai lavoratori autonomi. Dall'esito di questa integrazione, prevista entro la data sopra menzionata, dipenderà il possesso dei requisiti fondamentali per operare nel settore specificato. Tale iniziativa sottolinea l'importanza della regolamentazione e della qualificazione professionale per garantire standard elevati nell'erogazione di servizi e nella tutela dei consumatori.


La patente è
rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente:


a) iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;
b) adempimento, da parte del datore di lavoro,
dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa,
degli obblighi formativi di cui all’articolo 37;
c) adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
d) possesso del documento unico di regolarità
contributiva in corso di validità (DURC);
e) possesso del Documento di Valutazione dei
Rischi (DVR);
f) possesso del Documento Unico di Regolarità
Fiscale (DURF).

La patente è dotata di un punteggio iniziale di
trenta crediti e consente ai soggetti di cui al comma 1 di
operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) , con una dotazione pari o
superiore a quindici crediti.
4. La patente subisce le decurtazioni correlate
alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di
lavoro, dirigenti e preposti dell’impresa o del lavoratore
autonomo:

NB. Non sono tenute al possesso della patente di
cui al presente articolo le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA di cui all’articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto
legislativo n. 36 del 2023.»;








unsplash